Stai sempre attento a questo dettaglio quando ti arriva una cartella esattoriale: puoi sempre contestarla. Ecco come fare.
Nell’era digitale, la notifica delle cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata (PEC) è diventata una prassi consolidata. Tuttavia, non mancano le insidie e i dettagli da tenere in considerazione per evitare spiacevoli sorprese.
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione getta luce su un aspetto fondamentale che riguarda la validità della notifica delle cartelle esattoriali: cosa accade se la casella PEC del destinatario è satura o se l’indirizzo risulta inattivo?
La questione assume particolare rilevanza alla luce dell’ordinanza n. 3703 pubblicata il 13 febbraio 2025 dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito criteri precisi per la notifica delle cartelle esattoriali via PEC. Secondo quanto emerso, nel caso in cui al primo tentativo di invio la casella PEC del destinatario risulti piena, l’Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta a ripetere l’invio dopo almeno sette giorni. Questo obbligo si applica solo ed esclusivamente quando il problema riscontrato è legato alla saturazione della casella.
Al contrario, nei casi in cui l’indirizzo PEC del contribuente sia non valido o risultasse inattivo al momento del tentativo di invio, non sussiste alcun obbligo per parte dell’amministrazione di effettuare un secondo tentativo. Questa distinzione chiarisce ulteriormente le procedure da seguire per garantire che la notifica raggiunga effettivamente il destinatario e sia quindi considerata valida ai fini legali. Il principio enunciato dalla Suprema Corte semplifica significativamente il processo di notifica telematica e mira a ridurre le possibilità di contestazioni basate su motivazioni tecniche quali problemi legati alla gestione della casella PEC da parte del destinatario.
Inoltre, va ricordato che con l’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024 era già stato fatto un passo importante verso la semplificazione delle procedure burocratiche relative alle notifiche digitali: veniva infatti stabilito che una cartella esattoriale inviata via PEC nel formato “.pdf” è perfettamente valida anche senza essere accompagnata dal formato “.p7m”, ovvero quello con firma digitale (CAdES). Tale decisione ha ribadito come il formato “.pdf”, ampiamente utilizzato e riconosciuto per garantire integrità e autenticità dei documenti digitalizzati, sia sufficiente ai fini della validità dell’atto.
Queste sentenze rappresentano tappe fondamentali nella definizione dei criteri relativi alle modalitĂ di notifica telematica degli atti amministrativi ed evidenziano come sia essenziale mantenere aggiornate le proprie conoscenze sulle normative vigenti per poter tutelare adeguatamente i propri diritti.
I contribuenti sono quindi invitati a prestare massima attenzione allo stato della propria casella PEC – assicurandosi che questa non sia mai satura – e ad aggiornarsi costantemente sulle ultime novità legislative riguardanti le modalità di comunicazione con gli entri pubblici. La consapevolezza circa questi aspetti può fare la differenza tra accogliere passivamente una cartella esattoriale potenzialmente contestabile o agire proattivamente nella tutela dei propri interessi, evitando così eventualmente ingenti somme dovute all’erario senza giusta causa.
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