Quando l’INPS può pretendere la restituzione dei soldi versati? Attenzione a questi casi: l’Ente può riprendersi tutto.
In questi mesi in cui si discute di pensione anticipata e modifiche agli assegni di chi già percepisce la pensione, molti contribuenti sono preoccupati per la loro uscita dal lavoro. Una volta raggiungete le condizioni previste dalla legge, un lavoratore può inoltrare la domanda all’INPS e l’ente, una volta fatte le dovute verifiche, può accettare o respingere la domanda.
Il rifiuto della domanda per la pensione non è un fatto anomalo, ma cosa accade se l’INPS accetta la domanda e, dopo un periodo di tempo, annuncia di aver commesso un errore perché la domanda era illegittima?
In caso di domanda illegittima – non solo per le pensioni, bensì per qualsiasi sostegno o assegno erogato dall’INPS – l’Ente può richiedere le somme percepite indietro? Per rispondere a questa domanda dobbiamo parlare del cosiddetto “indebito INPS”, che si verifica quando un cittadino ha beneficiato di una prestazione dell’Ente senza averne diritto. Possiamo dire, con le dovute cautele, che l’Ente in questo caso vanta una sorta di “credito” nei confronti del cittadino in questione.
Bisogna chiarire un aspetto: in questo caso parliamo di un errore dell’Ente: se il cittadino avesse ottenuto l’assegno in mala fede (attraverso dichiarazioni false o altri inganni) rischierebbe un’accusa di truffa. Ma, tornando alla domanda iniziale, nonostante l’errore, l’INPS può procedere al recupero degli importi – in questo caso, come esempio, quelli della pensioni – erroneamente versati. La legge stabilisce però dei limiti di tempo per farlo: l’INPS ha l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e, nel caso, di provvedere entro l’anno successivo al recupero di quanto pagato in eccedenza.
I tempi di recupero, però, variano in base al tipo di reddito, il quale può essere suddiviso in due grandi gruppi: classificato o non conosciuto. I secondi sono quelli non presenti nelle banche dati dell’INPS: se in caso di verifica dovessero emergere redditi non conosciuti che incidono o sull’importo o sul diritto della prestazione stessa, l’INPS procederà al recupero degli indebiti pensionistici entro l’anno successivo a quello in cui il cittadino ha fornito dichiarazioni complete dei dati.
I redditi conosciuti, invece, sono quelli che l’Ente ha già nella sua banca dati, e sono noti all’INPS direttamente o indirettamente. I primi sono quelli derivanti da trattamenti pensionistici che, appunto, sono erogati in maniera diretta dall’INPS. La data in cui l’Istituto viene a conoscenza dell’erogazione indebita coincide con il provvedimento di liquidazione: l’INPS deve dunque recuperare tutto entro l’anno successivo.
Si parla di redditi conosciuti indirettamente, invece, quando le informazioni sono acquisite tramite l’Agenzia delle Entrate, altra amministrazioni pubbliche o disponibili nel casellario centrale delle pensioni. Se la cifra influisce sulla misura di un trattamento pensionistico, calcolando dalla data delle acquisizione delle informazioni, l’Istituto può recuperare i soldi erogati entro l’anno successivo (cioè entro il 31 dicembre dell’anno successivo). Infine, nel caso non stati comunicati i redditi, per il recupero vale la ordinaria prescrizione fissata a 10 anni.
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