Quali limiti temporali ha l’ufficiale giudiziario per agire e cosa succede se non rispetta le tempistiche previste.
Quando si contrae un debito si ha sulle spalle un peso molto difficile da gestire, non solo a livello economico ma anche (e sopratutto) a livello psicologico. La paura di subire un pignoramento e vedere alla propria porta l’ufficiale giudiziario è un’ansia con la quale bisogno convivere in caso di debiti.
Chi si trova a vivere un momento di difficoltà finanziaria, dal quale teme di non riuscire a uscire in tempi brevi, ha sempre il timore di vedersi portar via le proprie cose così da far fronte al proprio credito. Tuttavia, è bene sapere che l’ufficiale giudiziario ha delle tempistiche ben precise da rispettare nel caso in cui voglia agire contro un debitore. Capiamo dunque cosa accade se l’ufficiale giudiziario non si presenta entro il termine previsto e sopratutto cosa accade al debitore in caso di ritardo.
Quando si contrae un debito che non si riesce a pagare può capitare che il creditore cerchi di rifarsi della sua perdita con i beni del debitore. L’ufficiale giudiziario, in questi casi, è incaricato di eseguire i provvedimenti giudiziari e tra questi si annovera anche il pignoramento dei beni del debitore. Questo procedimento segue delle fasi ben precise, che iniziano con una notifica del decreto ingiuntivo, alla quale segue poi un atto di precetto, che rappresenta l’ultimo avvertimento per il debitore prima del pignoramento.
Una volta che questo atto viene notificato al debitore, l’ufficiale giudiziario deve intervenire tra i 10 e i 90 giorni dall’avvenuta notifica. In questa finestra temporale di ottanta giorni, tutti i tentativi di riscossione possono essere effettuati. Se l’ufficiale giudiziario non interviene entro questo termine, non può procedere alla riscossione dei beni senza un nuovo atto di precetto richiesto dal creditore.
Dunque, nel caso in cui, trascorso il novantesimo giorno dall’avvenuta notifica dell’atto di precetto, l’ufficiale giudiziario non esegua il tentativo di riscossione il processo di pignoramento si blocca temporaneamente. Tuttavia, il creditore ha la facoltà di può sempre richiedere l’emissione di un nuovo atto precetto, dando così vita a un nuovo procedimento. Va tuttavia considerato che esiste un termine di prescrizione del debito, che è generalmente di 10 anni. Tuttavia, ogni nuovo atto di precetto interrompe la prescrizione e la fa ripartire da zero. Di conseguenza, se il creditore continua ad avviare nuove azioni legali, il debito non si estinguerà mai e potrà persino essere ereditato dagli eredi del debitore.
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