Cosa spetta per legge ad un fratellastro quando si parla di eredità? Ecco cosa succede all’apertura del testamento.
Quando si tratta di questioni ereditarie, la complessità è all’ordine del giorno. Inserire nella trattativa anche il concetto di “fratellastro” – termine legalmente delicato e carico di emozioni, che riporta alla memoria vicende familiari che possono essere complicate – offre un ulteriore livello di difficoltà.
Spesso la normativa italiana viene percepita come una giungla di leggi e regolamenti non sempre chiari, soprattutto quando ci si trova a dover gestire l’eredità di un genitore, o di un parente comune, venendo coinvolti anche i fratellastri.
Nel linguaggio comune, ma anche legale, il termine “fratellastro” indica uno dei quei legami familiari che pur essendo per natura meno comuni rispetto al concetto tradizionale di “fratello”, rivestono una fondamentale importanza. Il fratellastro è il figlio del tuo genitore biologico e di un altro partner diverso dal tuo altro genitore. Questo significa che condividi con lui o lei solo uno dei tuoi genitori biologici. Comprendere questo concetto è essenziale per iniziare a districare le regole della successione che possono riguardarlo.
In Italia, la successione è disciplinata rigidamente dalla legge seguendo criteri ben definiti sia in presenza sia in assenza di testamento. Quando un genitore comune decede senza lasciare testamento (successione legittima), la divisione dell’eredità segue le normali linee parentali tra cui rientrano tutti i figli senza distinzione tra figli “naturali” e fratellastri. Ciò significa che il fratellastro partecipa alla spartizione dell’eredità al pari degli altri figli del defunto garantendo così una suddivisione equa delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dalla legge.
La situazione può complicarsi qualora vi sia un testamento lasciato dal defunto. La libertà testamentaria in Italia consente al testatore (colui che redige il testamento) una certa flessibilità nella disposizione dei propri beni; tuttavia, questa libertà è limitata dalla cosiddetta “quota disponibile”. La quota disponibile rappresenta quella parte dell’asse ereditario su cui il testatore può liberamente disporre mentre la “quota legittima” deve essere necessariamente riservata agli eredi legittimari (figli inclusi i fratellastri).
Pertanto, anche se escluso esplicitamente dal testamento o menzionato solo parzialmente, ogni fratellastro ha diritto ad impugnare tale disposizione testamentaria richiedendo quanto gli spetta per quota legittima. Le questioni ereditarie sono frequentemente fonte di tensione all’interno delle dinamiche familiari, specialmente quando coinvolgono figure come quella del fratellastro dove preesistenti relazioni emotive possono influenzare significativamente l’approccio alla divisione dell’eredità.
Le frizioni nascono spesso da interpretazioni soggettive della volontà del defunto o da aspettative divergenti riguardanti l’equità della distribuzione patrimoniale. Per mitigare tali conflitti ed evitare lunghe battaglie legali, esistono strumentazioni alternative come la mediazione familiare attraverso cui le parti coinvolte hanno l’opportunità non solo di ridurre i costumi legalistici ma soprattutto interagire direttamente sotto guida professionale allo scopo di trovare soluzioni pacifiche ed equilibrate alla divisione dell’eredità.
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