Prima di mettervi in sella alla vostra fida bicicletta dovete essere a conoscenza di quelli che sono i rischi se adottate determinati comportamenti: ecco cosa dice il Codice della Strada e a cosa bisogna fare attenzione.
Sono mesi ormai che si parla delle modifiche fatte dal governo al Codice della Strada, misure più restrittive e punitive che hanno lo scopo di ridurre gli incidenti mortali e quelli gravi. Non sono certo mancate le polemiche per alcune delle restrizioni aggiuntive e soprattutto per l’entità delle sanzioni e delle pene previste per alcuni comportamenti.
Per quanto riguarda il tasso alcolemico nel sangue consentito per mettersi alla guida, nonostante quanto emerso in rete in queste settimane, non sono state effettuate modifiche, dunque da quel punto di vista non è cambiato nulla e l’assunzione di bevande alcoliche quando ci si deve mettere alla guida è la medesima che negli anni passati, ovvero quella in grado di far mantenere al guidatore la lucidità necessaria a guidare un veicolo.
Non molti sanno però che le regole imposte ai guidatori, valgono anche per i ciclisti. Per il codice della strada non c’è differenza tra chi si mette alla guida di un’auto, un motociclo o una bicicletta, tutti quanti devono rispettare le regole, dunque anche i ciclisti non possono mettersi in moto se il tasso alcolemico è superiore a quello consentito.
Il caso emblematico è quello di un insegnante di Genova, il quale è stato beccato in stato di ebbrezza alla guida della sua bici dopo una serata con gli amici ed è stato sanzionato con una multa da 1.100 euro e una pena carceraria da 60 giorni poi commutata in 130 ore di servizio civile.
Il Codice della Strada è chiaro su questo punto, chiunque guidi una bicicletta in città è costretto a seguire tutte le norme stradali, dalla precedenza sino al rispetto di corsie e stop. Per quanto riguarda l’assunzione di alcol, il tasso alcolemico nel sangue non può essere superiore a 0,8 e la pena varia in base al livello riscontrato dai test.
Questa interpretazione è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha anche sottolineato come nel riscontrare un tasso alcolemico superiore a 1.5 non è necessario più che questo livello sia certificato dall’alcol test. Basta leggere le tabelle condivise dal Ministero per rendersi contro che a tale livello di ubriachezza sono associati dei sintomi facilmente visibili come lo stato comatoso e l’evidente alterazione.
Nella sentenza del 2 giugno 2024, gli ermellini scrivono: “Poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi obiettivi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada e qualora abbiano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.
Al fine di chiarire quale possa essere la congrua motivazione addotta dalle forze dell’ordine per facilitare la lotta alla guida in condizioni in stato di ebbrezza, nella sentenza si legge: “Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza da adeguati elementi obiettivi e sintomatici, congruamente individuabili in aspetti quali lo stato comatoso e di manifesta alterazione, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche e certamente superiore alla soglia di 1.50”.
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