L’abbandono del tetto coniugale può ancora oggi essere un reato in alcune specifiche condizioni: ecco quando non è consigliabile abbandonare la famiglia creata legalmente.
Quando si sceglie di unirsi in matrimonio con una persona lo si fa per questioni principalmente sentimentali, le due persone infatti hanno deciso di condividere la propria vita alla finalità di raggiungere degli obiettivi comuni, che possono essere anche solo l’acquisto di una casa in cui passare il resto dei propri giorni e condividere la propria vita.

In molti casi tra i progetti c’è anche quello di allargare il nucleo familiare con la procreazione, uno step importante nella vita di ciascuna persona che richiede la ferma volontà di prendersi cura di una persona che dipenderà in tutto e per tutto dai genitori fino al raggiungimento della maggiore età e anche oltre.
Non sempre i progetti di vita comune vanno come pianificato. Spesso è la semplice convivenza che genera attriti e porta uno dei due coniugi o entrambi a pentirsi della scelta fatta. L’arrivo di uno o più bambini poi può complicare ulteriormente le cose, poiché i figli implicano rinunce personali ed economiche, nonché una modifica dell’intimità di coppia, soggetta e spesso condizionata dalle esigenze dei pargoli.
Fino agli anni ’70 l’abbandono del tetto coniugale era reato penale, ma con la legge n. 151 del 19 maggio 1975, è stato depenalizzato. Inoltre già 5 anni prima, esattamente l’1 dicembre 1970, era stata introdotta la legge che legalizzava il divorzio. Sebbene dunque l’allontanamento senza giusta causa non costituisce più reato, è sempre meglio approfittare di ciò che la legge permette ed evitare l’illecito (che comporta sanzioni pecuniarie) chiedendo la separazione e/o il divorzio.
Quando lasciare il tetto coniugale non comporta illecito o reato
Come detto il semplice abbandono del tetto coniugale senza giusta causa non costituisce più reato, ma illecito sì. Inoltre ci sono circostanze che possono generare fattispecie di reato legati all’azione compiuta. Quando ad esempio si abbandona una famiglia improvvisamente, facendo mancare al coniuge e alla prole il sostentamento economico e morale, si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Di fatto dunque abbandonare la casa in cui si vive con il coniuge è ancora reato? Non proprio, perché innanzitutto in caso di rapporto che non procede per il meglio si può comunicare la volontà di andarsene al partner ed evitare denunce, a patto che si continui a mantenere la prole e il coniuge nel caso in cui questo si trovi senza un reddito proprio. Si può anche chiedere la separazione e il divorzio, lasciando che sia il giudice a stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento che si deve versare.
Vi sono poi delle cause che giustificano l’allontanamento dal tetto coniugale e sono una “pausa di riflessione”, esigenze lavorative, distacco affettivo dovuto da un tradimento, litigi continui, divergenze caratteriali e di gestione profonde, o ancora per giusta causa nei casi in cui chi si allontana è vittima di maltrattamenti fisici e psicologici.