Le numerose scadenze fiscali da qui a fino a metà aprile rischiano di far prendere qualche multa se le dimentichi. Cosa ti devi ricordare.
Un mare di scadenze e la testa che frulla. E’ questo quello che accade a molti cittadini alle prese con una serie di adempimenti che per legge bisogna rispettare ogni anno. Spesso però, accade che per dimenticanza o perché non si tiene nota, queste scadenze possano sfuggire e “saltare”, con il rischio conseguente di multe.

Prendiamo spunto dagli esperti dello Studio Benedetti, che hanno riassunto in modo schematico e molto utile, tutti i principali adempimenti dal 16 marzo 2025 al 15 aprile 2025, e i termini di prossima scadenza.
Scadenze adempimenti fino ad aprile: tutte le date
Si parte lunedì 17 marzo con la scadenza dei versamenti mensili dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente, e scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Le società di capitali devono versare la tassa annuale vidimazione libri sociali, la cui misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. I contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2024, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva.
Scade anche il termine per la consegna al percipiente da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e locazioni brevi 2024, e per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2024 dalle società di capitali. Infine scade il termine per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2024 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Martedì 25 marzo scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Lunedì 31 marzo gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati devono provvedere all’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.
Scade il termine di presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio, come anche l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2025. Ultimo giorno infine per il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2024.
Martedì 15 aprile scade il termine per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro, per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente, e per le associazioni sportive dilettantistiche (e associazioni senza scopo di lucro) per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.