Posso usare lo spray al peperoncino per difendermi? Sì ma solo in questi casi

Nonostante lo si utilizzi per difesa personale, ci sono casi in cui lo spray al peperoncino è bannato.

Bisogna imparare a difendersi, specie se si è donne da sole a qualsiasi orario della giornata e luogo. Non c’è mai abbastanza prudenza. L’assurdo è che ci sono dei casi in cui difendersi con lo spray al peperoncino, non è ammesso.

sfondo ragazza che calcia manichino e tondo con spray al peperoncino
Posso usare lo spray al peperoncino per difendermi? Sì ma solo in questi casi- Senioritalia.it

Lo spray al peperoncino è una modalità di difesa efficace. Se si è importunate da un delinquente , basta avere accesso allo strumento, spruzzarne una generosa quantità sugli occhi alla velocità della luce, e scappare a chiedere aiuto.

Ma bisogna anche impararne l’utilizzo. Perché bisogna fare attenzione alla possibilità di venir contaminati dallo stesso strumento, e non solo. Perché per quanto si è scampati a una molestia o rapina, se si ricade in questi casi, si può aver torto e subire conseguenze penali.

Casi in cui non si può usare lo spray al peperoncino

Lo dice la legge, non si tratta di chiacchiere: ci sono dei casi in cui lo spray al peperoncino non può essere usato, altrimenti si è in pieno torto e si ricorre a conseguenze penali che molti disconoscono.

donna che usa spray al peperoncino
Casi in cui non si può usare lo spray al peperoncino- Senioritalia.it

Lo spray al peperoncino è un alleato, ma non sempre legittimo. Secondo la legislazione italiana ne è legale l’uso per fini di autodifesa davanti una palese e attuale minaccia. Non può essere quindi usato a posteriori, perché l’uso segue il principio delle proporzionalità.

Non si possono attuare aggressioni preventive o posteriori alla minaccia. Quindi, la tempistica determina i casi in cui si può.

Secondo l’art. 3, comma 32, della L. n. 94 del 2009, c’è un preciso modo di usare gli spray e proiettori balistici a base di Oleoresin Capsicum, cioè l’ingrediente principale che causa irritazione a pelle, occhi e vie respiratorie in maniera temporanea.

Il Decreto ministeriale n. 103/2011 all’art. 1 comma 1 definisce i requisiti tecnici di questi strumenti di difesa per essere a norma.

La miscela non deve superare i 20 ml, e l’Oleoresin disciolto non deve essere più del 10% con il massimo il 2,5% di capsaicina. Ancora non ci devono essere sostanze infiammabili, tossiche, aggressivi chimici e cancerogeni. La confezione deve essere venduta sigillata, con sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale, e con gittata entro i 3 metri.

Le caratteristiche riportate sono nell’etichetta del prodotto, insieme al divieto di vendita a chi ha meno di 16 anni. Tutto è chiarito dall’art. 2 del decreto sopra riportato.

Cosa si evince? Che è il cliente che deve controllare che sia tutto a norma di legge. Se non è così, allora l’azione, per quanto possa salvare la vita, è da considerare illegale.

Si pronuncia anche la Cassazione con sentenza n. 8624 del 2018, stabilendo che lo spray non rientra negli oggetti atti ad offendere, di a cui all’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, se a norma di quanto riportato all’art. 1. Se usato come mezzo di offesa, si applica la normativa in materia di armi.

Se vi scaturiscono lesioni, si applica l’aggravante all’art. 585 del c.p., integrando il reato di getto pericoloso di cose, art. 674 c.p., oltre che quello di lesioni personali art. 582 del c.p..

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