In tema di successioni è in arrivo un’interessante novità, una conferma giunge dall’Agenzia delle Entrate. Di che cosa si parla.
Al momento della morte di un congiunto si apre una fase particolarmente delicata per i familiari e parenti. Oltre alla dimensione emotiva ci sono da affrontare una serie di incombenze di ordine amministrativo, fiscale nonché legale. Non si tratta di aspetti di secondaria importanza, al contrario. Sono questioni che rivestono particolare significato.
Basta pensare alle comunicazioni da fare alla banca dove la persona defunta aveva il proprio conto corrente. Da un punto di vista fiscale e amministrativo riveste molto peso la dichiarazione di successione, soprattutto in presenza di patrimoni consistenti da suddividere tra vari eredi. Vediamo a questo proposito la notizia che certamente è da considerare in caso di successione.
Un’importante circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare numero 3/E) fa chiarezza su alcune importanti modifiche delle procedure in occasione della successione. Le modifiche sono presenti nel Testo unico successioni e donazioni (TUS), con lo scopo si razionalizzare l‘imposta di successione e semplificarne la sua applicazione.
A partire dal 1° gennaio di quest’anno non sono più gli uffici tributari locali a calcolare l’importo dell’imposta di successione e a inviare la richiesta di pagamento agli interessati. Ora chi è obbligato al versamento dell’imposta con la dichiarazione di successione provvede autonomamente. Gli interessati devono pagare la tassa di successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, che corrispondono perciò a 12 mesi dalla data di apertura della successione più 90 giorni.
Ad esempio se la successione scatta il 20 ottobre del 2025 e la dichiarazione di successione è presentata il 1° marzo 2026, il versamento può essere effettuato entro il 18 gennaio 2027 (cioè 90 giorni che decorrono dalla scadenza del 20 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione). Le aliquote che si applicano per l’imposta di successione sono presenti nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate con tutti i chiarimenti sulla determinazione della somma da versare.
Inoltre l’Agenzia del Entrate ricorda che l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta corrisponde a quello nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta. Oppure, in caso di persona deceduta con residenza all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era collocata l‘ultima residenza del deceduto in Italia, o se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio delle Agenzia delle Entrate a Roma. Da ricordare poi che la circolare indica anche le sanzioni previste per la mancato rispetto delle norme sulle imposte di successione e donazione.
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